L’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” è stata istituita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , con decreto Ministeriale del 15 Settembre 1998, poi modificato nel 1999 e sostituito integralmente dal Decreto Ministeriale del 7 Febbraio 2012 (Gazzetta ufficiale n° 113 del 16 Maggio 2012). La gestione dell’ Area Marina Protetta è affidata al solo Comune di Villasimius.
- Il perimetro dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” ricade quasi interamente con il Sito di interesse comunitario (SIC) istituito ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Nell’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” troviamo diverse Zona di Protezione Speciale (ZPS) istituita ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
- L’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” è diventata area Area ASPIM (Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea) ai sensi della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell’inquinamento meglio conosciuta come Convenzione di Barcellona.
L’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” è stata istituita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , con decreto Ministeriale del 15 Settembre 1998, poi modificato nel 1999 e sostituito integralmente dal Decreto Ministeriale del 7 Febbraio 2012 (Gazzetta ufficiale n° 113 del 16 Maggio 2012). La gestione dell’ Area Marina Protetta è affidata al solo Comune di Villasimius.
- Il perimetro dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” ricade quasi interamente con il Sito di interesse comunitario (SIC) istituito ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Nell’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” troviamo diverse Zona di Protezione Speciale (ZPS) istituita ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE
- L’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” è diventata area Area ASPIM (Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea) ai sensi della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell’inquinamento meglio conosciuta come Convenzione di Barcellona.
Regolamentazione generale delle varie zone:
(Decreto Ministeriale n° 60 del 7 Febbraio 2012 e Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione)
Velocità
Nelle zone B e C è consentita la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa.
Ancoraggio e ormeggio
Nelle zone indicate come “A” riserva integrale è vietata la navigazione, l’ancoraggio e l’ormeggio.
Nelle zone indicate come “B” riserva generale, “C ” riserva parziale e “D” riserva sperimentale è consentito l’ancoraggio nelle apposite strutture predisposte dall’Ente Gestore oppure negli specchi acquei caratterizzati da fondali sabbiosi, liberi da Posidonia oceanica, non interdette per fini balneari con determinazione della RAS n. 817 del 10-05-2013.
Pesca sportiva
Nella pesca sportiva é vietato l’uso dei seguenti attrezzi: palamiti, nasse, bilancia, rezzaglio, l’uso della fiocina con l’ausilio di fonti luminose.
NON E’ CONSENTITA LA PESCA DEL RICCIO DI MARE(Paracentrotus lividus)
INOLTRE:
Zona A: Riserva Integrale – segnalata da boe gialle
Zona B: Riserva Generale
Zona C: Riserva Parziale
Zona D: Riserva Sperimentale
Guarda la zonazione sul sito AMP Capo Carbonara